A stabilire la mancanza di novità di un marchio non è sufficiente qualunque anteriore presenza sul mercato di un marchio confondibile, ma è necessario che il marchio presente sul mercato sia un marchio noto. Il Marchio decade se non viene utilizzato entro 5 anni dalla data di registrazione o comunque per un periodo ininterrotto di 5 anni. Se il marchio è stato depositato per più classi, il non uso, ininterrotto per 5 anni, in una o più classi, lo fa decadere rispetto alle classi in cui non è stato utilizzato per 5 anni. Inoltre può decadere se è divenuto "idoneo a indurre in inganno il pubblico" o se contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Un marchio decaduto per non uso può essere ridepositato.
E' necessario sapere che la protezione decorre dalla data di deposito del marchio italiano stesso. Si tratta di Secondary Meaning quando ci si trova di fronte ad un’espressione di uso comune, o semplicemente descrittiva, non soggetta, quindi, a protezione del marchio, in quanto priva di significazione originale. Con il tempo tale parola assume, però, un significato secondario che la rende originale ed individualizzante. La consulenza marchi che offriamo può, quindi, spaziare da un parere tecnico - legale alla valutazione del vs. marchio.
Sia la domanda che la registrazione conferiscono il diritto di accedere alla protezione doganale, ovvero a richiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti, o presumibilmente tali, che vengono fermati.
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Anche il deposito del Marchio Comunitario può avvenire in una o più classi di prodotti e/o servizi (vd. Classificazione di Nizza) ed anch'esso ha una durata di 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile ma decade se non viene utilizzato per un periodo ininterrotto di 5 anni. Inoltre può decadere se è divenuto "idoneo a indurre in inganno il pubblico" o se si è "volgarizzato".
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La registrazione del marchio internazionale ha una durata di 10 anni decorrenti dalla registrazione stessa ed è rinnovabile. Qualora nei primi 5 anni di vita venga a mancare la tutelabilità nel Paese d'origine, l'Ufficio Brevetti di questo Paese può richiedere la radiazione della registrazione del marchio internazionale e la caducazione del medesimo marchio nei territori designati.
Anche il Marchio Internazionale può essere depositato in una o più classi (vd. Classificazione di Nizza).
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La tutela del brevetto ha una durata di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. In Italia viene svolto, successivamente al deposito, un esame di novità relativamente all'innovazione al fine di valutare, prima della concessione, la brevettabilità del trovato e le sue differenze con altri brevetti già depositati. Il deposito di brevetti d'invenzione, ed in seguito la loro registrazione, conferisce al titolare un valore aggiunto che può, ad esempio, anche essere concesso in uso più o meno esclusivo o alienato. E' tutelabile sia sul territorio italiano che all'estero.
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Il deposito del brevetto europeo comporta quindi una nazionalizzazione nei Paesi d'interesse della domanda e l'assoggettamento alle normative dei singoli paesi. Certamente per Brevetti di un certo rilievo è consigliabile il deposito e la registrazione del Brevetto Europeo o la procedura di un brevetto PCT.
Anche il Brevetto Europeo è rilasciato solamente dopo un esame preventivo da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo al fine di valutare la novità e tutti i requisiti di brevettabilità del nuovo trovato.
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La registrazione di un brevetto internazionale può comprendere, oltre ai Paesi Europei, anche Paesi extra-europei purchè aderenti al PCT.
Il ns. Studio si interessa, per conto del Cliente, di effettuare il deposito del brevetto internazionale oppure, qualora il Paese d'interesse non sia membro dell'accordo sul PCT, di procedere con il singolo deposito in quel determinato Paese.
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Qualora il software non sia brevettabile o qualora si richieda un'ulteriore protezione, sarà possibile proteggerlo anche quale diritto d'autore. In tal caso l’autore avrà la facoltà di proteggerlo al pari, ad esempio, di un’opera letteraria. Ovviamente è richiesta l’originalità del software, e nel caso di tutela dello stesso, l’autore ha diritto ad effettuare la produzione, la traduzione o qualunque altro adattamento o sistema di distribuzione ritenga utile.
In entrambi i casi il titolare potrà altresì proteggere il trovato tramite un sistema di protezionale doganale, nazionale o sovranazionale che impedisca l'ingresso, in Italia o nella Comunità Europea, di prodotti contraffatti, o presumibilmente tali.
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Qualora un dominio con medesimo nome e medesima estensione sia già registrato non sarà possibile effettuare la registrazione prima della scadenza di detta registrazione e della cancellazione dal registro e a patto che la registrazione non venga rinnovata (vd. Ricerche di Anteriorità).
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Un autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di elaborazione e trasformazione, che può eventualmente cedere ad altri. La protezione dell'opera inedita può essere rinnovata qualora l'opera non sia stata diffusa.
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La tutela ha una durata di 10 anni e prevede un esame preventivo dei prodotti oggetto di brevetto. L'Italia non ha mai sottoscritto il Trattato Internazionale sulla protezione dei Circuiti Integrati.
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Requisiti di brevettabilità sono: la novità, la stabilità, l'omogeneità e la distinzione. Anche per le Novità Vegetali la durata è di 20 anni, ad esclusione delle piante a fusto legnoso la cui privativa dura 30 anni.
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Ricerche di Anteriorità e Servizio di Sorveglianza Marchi
Le Ricerche di Anteriorità possono essere effettuate anche nel campo dei domain names (comunemente denominati domini o nomi di dominio) sulla base del nome e dell'estensione (.it, .com, .eu o altri) che si vuole registrare.
Il ns. Servizio di Sorveglianza Marchi ha il fine di verificare la sopravvenuta presenza sul mercato di un marchio, depositato da terzi, uguale o simile a quello ricercato per le medesime classi o per classi affini. Il Servizio di Sorveglianza Marchi viene effettuato quotidianamente e prevede l'invio di un report in presenza di un'identità o elevata similitudine con il marchio di interesse.
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Domande di Intervento alle Autorità Doganali: Italiana o Comunitarie
Ai sensi del Regolamento CE n. 1383/2003, i titolari di un marchio, brevetto, disegno o modello o di un diritto d’autore possono presentare una domanda d’intervento alle dogane, italiana e comunitarie, al fine di allertare le stesse per poter intervenire in maniera più pronta e capillare nella verifica delle merci, in ingresso ed in uscita, che si ritengono contraffatte.
Con una domanda d’intervento anche i tempi di risposta del titolare del diritto sono maggiori – 10 giorni – rispetto ad una rilevata infrazione in assenza di una domanda d’intervento – 3 giorni. Redigendo tale domanda con il Cliente analizziamo dettagliatamente l’ambito necessario per una efficace tutela – in Italia o nella Comunità Europea – e le merci oggetto della tutela – provenienza, destinazione, quantità, … - evidenziando i punti salienti in maniera tale da ottenere una protezione efficace.
La domanda d’intervento verrà esaminata dall’autorità doganale, la quale farà conoscere, al titolare che vanta il diritto, la sua decisione sull’accoglimento o sul rigetto. La domanda ha la durata di un anno ed è rinnovabile per tutta la durata del diritto di privativa tutelato.
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- Contenzioso giudiziario: al ns. interno è presente lo Studio Legale Cioncoloni che Vi può rappresentare per controversie legali in materia di contraffazione, concorrenza sleale, sequestri e quant'altro concernente il contenzioso giudiziario riguardante la Proprietà Industriale ed Intellettuale sia in Italia che all'estero. I nostri avvocati sono abilitati al patrocinio innanzi alle Corti italiane e comunitarie.
- Redazione contratti: i nostri legali redigono accordi di riservatezza nonché contratti relativi ai titoli di proprietà industriale ed intellettuale quali, ad esempio, licenze d'uso e franchising.
- Valutazione: gli asset immateriali sono sempre più soggetti a valutazione per diversi motivi tra cui vendita o licenza, finanziamenti, gestione contabile e controversie giudiziare. A tal fine è necessaria la valutazione, effettuata con modalità diverse per ciascun titolo di proprietà intellettuale, fornita dai nostri esperti allo scopo di una corretta gestione di detti procedimenti. Tale valutazione potrà essere tenuta in considerazione, ad esempio, a livello giudiziale o stragiudiziale nonché per la conclusione di un accordo.
- Rappresentanza innanzi agli Uffici Marchi e Brevetti italiano o stranieri: i nostri incaricati possono richiedere copie semplici od autentiche innanzi agli Uffici, presentare istanze, richiedere certificati ufficiali, monitorare lo status delle pratiche già presentate ed assisterVi in tutte le operazioni previste dalle vigenti leggi, regolamenti e convenzioni internazionali. Siamo inoltre in grado di effettuare visure di qualunque tipo con le Camere di Commercio in Italia ed all'estero.
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Progettazione - Prototipazione - Project Management
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News
[02/01/2012] E’ entrata in vigore il 1° gennaio 2012 la decima edizione della Classificazione di Nizza atta ad individuare le classi di appartenenza dei prodotti e servizi per i quali contraddistinguere un marchio. Tutte le domande depositate a decorrere da tale data saranno soggette a tale classificazione. La nuova classificazione è reperibile qui. |
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Un crescente numero di utenti del Marchio Internazionale, del PCT, del Marchio Comunitario e del Brevetto Europeo riceve corrispondenza non richiesta, proveniente da servizi di registrazione non ufficiali...
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